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730 o Redditi PF, quando il rimborso?
Solo il Modello 730 consente di ricevere quanto spetta di rimborso per deduzioni, detrazioni e carichi familiari, direttamente in busta paga, con tempi di rimborso molto più veloci rispetto al modello Redditi PF che in precedenza si chiamava Modello Unico Persone Fisiche. Infatti si riceve il rimborso nella busta paga di luglio per i dipendenti, settembre per i pensionati INPS a condizione che la dichiarazione sia trasmessa all’Agenzia delle Entrate entro il mese di maggio, altrimenti si slitta di mese in mese in base al momento in cui l’Agenzia riceve la dichiarazione, fino a dicembre per chi presenta la dichiarazione vicino alla scadenza del 30 settembre.
Il calendario con le date esatte per la trasmissione sono definite ogni anno dall’Agenzia delle Entrate, generalmente la cosiddetta stagione fiscale 730 parte da inizio maggio e termina il 30 settembre di ciascun anno.
Il risultato positivo del 730, ovvero il credito, viene rimborsato dal datore di lavoro (o dall’INPS solo per i pensionati) di norma in unica soluzione, mentre se negativo, ovvero se emerge un debito da pagare c’è la possibilità di rateizzare, sulle buste paga di più mesi fino ad un massimo di 6 mesi, pagando interessi per lo 0,33% al mese (0,33% nel 2023, il tasso può essere modificato di anno in anno)
La possibilità di “liquidare” il risultato della dichiarazione direttamente in busta paga è un indubbio vantaggio perché rende il pagamento non solo automatico, ma soprattutto veloce, quando invece il rimborso viene richiesto all’Agenzia delle Entrate sul nostro IBAN i tempi sono ovviamente molto più lunghi ed il rimborso potrebbe arrivare a dicembre nel migliore dei casi o anche l’anno successivo.
In quel caso si potrebbe valutare di non richiedere il rimborso su IBAN ma la compensazione, ovvero la possibilità di usare il credito per pagare altre imposte ovvero riportarlo nella dichiarazione dell’anno successivo ed eventualmente chiederne, in quell’occasione, il pagamento.
730 Congiunto
A differenza del modello Redditi PF, il 730 può essere presentato anche in versione congiunta con il proprio coniuge. Si tratta di presentare 2 dichiarazioni complete che vengono “congiunte” su di un unico sostituto d’imposta, il proprio o quello del coniuge, si dovrà scegliere quindi chi dei 2 percepirà il rimborso o pagherà il debito tributario della coppia.
In questo caso il vantaggio consiste nel poter cumulare la capienza fiscale di entrambi per poter ridurre il rischio di perdere una parte del credito.. condizione che si verifica quando il rimborso spettante ad un contribuente è superiore alle imposte che questi ha già pagato in busta paga.
lo Stato non regala nulla! rimborsi in dichiarazione non sono mai un regalo, ma al più un parziale rimborso di tasse già pagate
Modello Unico PF e 730 senza sostituto
Come appena detto, il 730 ha il vantaggio principale di consentirne la liquidazione in busta paga. Questa è una facoltà per il dichiarante e non un obbligo, infatti si può presentare il 730 anche senza sostituto, indicando un proprio IBAN dove ricevere il bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate, ovvero pagando l’eventuale debito con F24.
In alcuni casi il dichiarante è obbligato a presentare il 730 senza sostituto: è il caso del lavoratore dipendente che abbia chiuso il rapporto di lavoro e quindi non abbia più una busta paga su cui “liquidare” il 730. Va ricordato che i percettori di disoccupazione Naspi non possono usare INPS come sostituto.
Allo stesso modo chi percepisca un reddito “assimilato al lavoro dipendente” pur senza avere un datore di lavoro in grado di effettuare la compensazione e liquidazione dell’imposta con modello 770 come è il caso di colf e badanti che hanno come datore di lavoro una famiglia anziché un’azienda, bene, anche in questo caso si deve presentare il 730 obbligatoriamente senza sostituto.
Il Modello Redditi PF o Unico PF che dir si voglia non prevede la possibilità di indicare un sostituto d’imposta che si interfacci tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate ed il conguaglio e la liquidazione delle imposte devono essere fatti direttamente dal contribuente con modello F24 o con istanza di rimborso sul proprio IBAN.
Redditi PF o Unico PF chi e quando?
il modello 730 è un modello di favore previsto esclusivamente per chi percepisce reddito da pensione, lavoro dipendente, reddito assimilato al lavoro dipendente come le colf o i disoccupati che percepiscono Napsi. Questo è appunto un regime di favore non obbligatorio:
il modello ordinario è il Modello Redditi PF (anche detto Unico PF) che può essere utilizzato da chiunque, (sia chi ha i requisiti per il 730 che dagli altri).
I termini per la presentazione del modello Redditi PF sono più lunghi, 30 novembre, ma pagando una mora di può presentare fino al 28 febbraio dell’anno successivo e questo consente di usare Redditi PF anche per correggere un 730 già presentato e non più modificabile.
Ti invitiamo a leggere il nostro approfondimento per scoprire tutte le spese che puoi scaricare e tutti i modi (leciti) per risparmiare con la tua dichiarazione dei redditi.
qui puoi inserire la tua mail peri scaricare il PDF editabile con la check list da compilare e rimandarci firmato insieme alla documentazione necessaria per predisporre il Tuo 730 o modello Redditi PF
ISEE e DSU
Di cosa si tratta: L’obiettivo dichiarato di una maggiore equità porta definire tariffe di accesso a taluni servizi (asili nido, università, rsa, ecc…), così come l’accesso a determinati bonus e contributi (assegno unico, reddito di cittadinanza, ecc…) in base a parametri che ambiscono a definire la “capacità economica” del richiedente. Questo concetto di “capacità economica” non può evidentemente fermarsi al reddito individuale del richiedente, ma deve considerare l’insieme di reddito e patrimonio proprio e (almeno) dei diretti familiari conviventi che condividono appunto redditi e spese della vita quotidiana con il richiedente stesso. Per determinare ciò, dal 1997 c’è la certificazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) che viene rilasciata dall’INPS su richiesta di un qualsiasi membro della famiglia che presenta dichiarazione DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica).
Nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) un soggetto presenta auto-dichiarazione reddituale, patrimoniale, anagrafica e, qualche volta sanitaria, per sé e per i propri familiari, affinché l’INPS, raccolti i dati contenuti nella DSU e confrontati ed integrati con quelli presenti presso lo stesso istituto, l’Agenzia delle Entrate, l’anagrafe tributaria ed altre banche dati pubbliche, elabori un ISEE che rappresenti per tutta la famiglia e per ciascuno dei suoi membri allo stesso modo la ricchezza media ponderata.
NUCLEO FAMILIARE è l’elemento fondamentale per il calcolo dell’ISEE che è appunto un indicatore di tutto il nucleo familiare e che ciascuno dei familiari può utilizzare per le proprie richieste. Il nucleo definisce quali sono i soggetti di cui si deve considerare reddito e patrimonio, ma è anche il denominatore della formula che abbassa il valore dell’ISEE per le famiglie più numerose, con invalidi e con minori di 18 o di 3 anni. Nell’ISEE Ordinario sono sempre compresi nel nucleo familiare:
- Coppia convivente non sposata
- Coppia di coniugi (o unione civile) anche se non conviventi, anche se uno dei coniugi è residente all’estero, anche se non fanno parte dello stesso stato di famiglia, anche in caso di divorzio qualora permanga la convivenza ed anche nel caso che uno dei due coniugi sia detenuto in carcere. (il coniuge può non essere inserito in DSU, a condizione che non vi sia coabitazione, solo nei casi espressamente previsti: divorzio, separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente)
- Figli minorenni che sono sempre inclusi nel nucleo del genitore con il quale convivono
- Figli maggiorenni conviventi sono sempre inclusi nel nucleo del genitore con il quale convivono
- Figli maggiorenni non conviventi sono inclusi nel nucleo dei genitori a condizione che: non siano coniugati, non abbiano figli, e siano fiscalmente a carico dei genitori (reddito < 4.000€ se < 24 anni; <2.840 se >24 anni)
- Parenti conviventi come ad esempio fratelli maggiorenni sono nello stesso nucleo familiare quando siano fiscalmente a carico l’uno dell’altro. Altrimenti sono di norma considerati nello stesso nucleo familiare, salvo il caso che uno dei due rientri, ad es. per matrimonio o genitorialità in altro nucleo, ma in questi casi gli spazi di interpretazione sono molto più ampi e il confine normativo molto più labile.
- Amici conviventi senza rapporti di parentela, anche in questo caso è lasciato ampio spazio all’interpretazione del dichiarante che può definire il rapporto di convivenza anagrafica ossia una mera condivisione degli spazi tra coinquilini, ovvero la creazione di una propria “famiglia”
REDDITO e PATRIMONIO i componenti attivi e passivi
- per i rapporti finanziari è necessario indicare denominazione e codice fiscale dell’intermediario (banca, posta, sim, assicurazione, ecc..) il numero di rapporto (IBAN, numero certificati di deposito o libretti, numero polizza, ecc..) la consistenza, rappresentata dal saldo e giacenza media o dalla valorizzazione riferita al 31 dicembre del secondo anno precedente per coerenza temporale con i redditi (vedi sub.3) questo dato in realtà ha un peso specifico nel determinare il valore ISEE di circa il 20% quindi inferiore rispetto al altri dati, tuttavia è particolarmente importante in quanto è oggetto di controllo preventivo da parte dell’INPS che appunto verifica, tramite collaborazione con l’AgE l’anagrafe dei rapporti finanziari prima di rilasciare ISEE e nel caso rilevi una incoerenza segnala “Anomalie” sulla stessa ISEE così pregiudicandone l’utilizzo. In quel caso il dichiarante o altro componente del nucleo dovrà provvedere a compilare una nuova DSU fornendo anche i dati precedentemente emessi, ma in questo specifico caso di c.d. “ISEE RIPETUTA” è previsto un costo a carico del dichiarante pari a 20 Euro + IVA anche qualora le dichiarazioni vengano trasmesse da CAF diversi (provvedimento introdotto dal D.L. n 48/2023 c.d. Decreto Lavoro)
- immobili, siano essi terreni o fabbricati, vanno indicati per la loro percentuale di possesso e in base alla “valorizzazione ai fini IMU” che è determinata in base alla categoria catastale ed alla rendita catastale. CAF Azzurro® è in grado di fare visure catastali in tempo reale durante la compilazione della DSU, tuttavia il catasto non sempre risulta aggiornato e talvolta emergono altri dati particolari che è opportuno valutare, ragion per cui il cliente dovrebbe fornire un quadro informativo completo. Da notare che per la casa di abitazione è prevista una detrazione ai fini ISEE, inoltre dal valore immobiliare si può scorporare il debito residuo del mutuo, dato non visibile a catasto che deve essere indicato dal cliente.
- redditi risultanti da dichiarazione 730, Unico PF o CU è opportuno che il cliente fornisca la dichiarazione presentata l’anno precedente o, se non abbia presentato dichiarazione, le CU ricevute l’anno precedente.
- altri redditi: vanno indicati i redditi riferiti a tutte le altre categorie se non già dichiarati nel modello 730 o UnicoPF / RedditiPF ovvero i redditi che non devono essere dichiarati perché non tassati ma devono essere indicati in ISEE per questioni equitative (rendita da pensioni integrative o da polizze, ricavi dei venditori c.d.”porta a porta”, ricavi dei lavori socialmente utili.
- contributi o sostegno al reddito come reddito di cittadinanza, disoccupazione, assegno di inclusione ecc… sono, di norma, rilevati automaticamente da INPS, tuttavia il cliente è invitato ad indicare tutti i dati a CAF Azzurro® affinché possa assisterlo nel migliore dei modi
- quote in società di capitali: va indicato il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente la presentazione della DSU
- redditi esteri: per i residenti in Italia tali redditi dovrebbero essere già indicati nella dichiarazione dei redditi. Il problema si pone per chi risiede in Italia solo dall’anno precedente la presentazione della DSU, in questo caso è necessario produrre una indicazione delle proprietà estere, dei redditi percepiti negli ultimi due anni, e dei rapporti finanziari detenuti all’estero negli ultimi due anni convertendo i saldi in euro. Il concetto di giacenza media non è applicabile ai conti correnti esteri.
I TEMPI: periodo di validità e periodo di osservazione dei redditi.
L’ISEE può essere richiesto in qualsiasi periodo dell’anno, a seguito della richiesta con DSU viene rilasciato dall’INPS solitamente in un paio di giorni lavorativi ed è valido fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciato. Potendosi richiedere già ad inizio gennaio l’ISEE viene calcolato sulla base dell’ultima dichiarazione dei redditi, ovvero quella presentata l’anno precedente che, quindi tiene conto dei redditi di due anni prima, ecco perché, per esempio, nell’ISEE 2020 si tiene conto di patrimonio (mobiliare ed immobiliare) del 2018 e dei redditi 2018 presi dal 730 del 2019, appunto l’ultimo disponibile a gennaio 2020.
Le diverse tipologie di ISEE
in base alla finalità per cui si richiede l’ISEE ne esistono varie tipologie che differiscono per il Nucleo di riferimento o per il periodo di osservazione di redditi e patrimoni:
ISEE ordinario
È l’indicatore di cui si è parlato finora che consente di accedere alla maggior parte delle prestazioni sociali agevolate (ad esempio: Assegno Unico, Assegno di Inclusione e precedentemente Reddito di Cittadinanza, Bonus Energia, Gas, Idrico, Bonus Affitto, Bonus Nido ed altri previsti dal proprio Comune di residenza, dalla Regione o dall’INPS)
ISEE Corrente
È una variante dell’ISEE che si può richiedere solo dopo aver ottenuto un ISEE ordinario per derogare rispetto a quest’ultimo sul periodo in cui osservare redditi e patrimonio. L’ISEE corrente permette, in presenza di rilevanti variazioni del reddito (+/- 25%) o del patrimonio, ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio: la perdita del lavoro, l’interruzione di un trattamento come la Naspi), l’aggiornamento dei redditi, trattamenti e patrimoni considerando gli importi degli ultimi dodici mesi o due mesi, in base alla variazione intervenuta.
La dichiarazione può essere presentata solo se già in possesso di un’Attestazione ISEE in corso di validità.
ISEE Università (o ISEEU)
È l’indicatore necessario per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario (ad esempio: agevolazioni tasse universitarie, borse di studio).
Si tratta di un modello di DSU che deroga a quello ordinario andando a ricomprendere anche figli che ordinariamente farebbero un nucleo autonomo, infatti le condizioni perchè lo studente possa presentare ISEEU da solo senza genitori sono:
- Risiedere da almeno 2 anni in un immobile non di proprietà del nucleo familiare
- Percepire negli ultimi 2 anni un reddito proprio di almeno 6500€/anno.
Mancando anche uno solo dei 2 requisiti si dovrà verificare la condizione dei genitori ed eventualmente collegare la DSU dello studente alla/e DSU dei genitori, ovvero compilare un unica DSU per tutta la famiglia.
ISEE Dottorato
È l’indicatore che consente l’accesso alle prestazioni legate ai dottorati di ricerca e permette l’utilizzo del nucleo ristretto, comportando una deroga alla DSU ordinaria che è speculare a quella per ISEEU.
ISEE Minorenni
È l’indicatore che consente di richiedere prestazioni agevolate rivolte a minorenni (ad es.: riduzione mensa scolastica) e va utilizzato solo nel caso in cui i genitori siano non coniugati e non conviventi tra loro.
In tal caso si dovrà valutare la posizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se incide o meno nell’ISEE del nucleo del minorenne.
ISEE Socio-sanitario
È l’indicatore che consente l’accesso alle prestazioni sociosanitarie per le persone con disabilità e/o non autosufficienti (ad esempio: assistenza domiciliare).
ISEE Socio-sanitario residenze
È l’indicatore che consente di richiedere prestazioni erogate in ambito residenziale a ciclo continuativo (ad es.: ricoveri RSA).
In tal caso si dovrà considerare la condizione economica degli eventuali figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del beneficiario. In sostanza si tratta anche in questo caso di derogare a quello che dovrebbe essere il nucleo autonomo del beneficiario in quanto, per gli ingenti costi di ricovero in RSA, lo Stato richiede di tenere conto anche delle condizioni economiche dei figli, benché maggiorenni, autonomi e con un proprio nucleo familiare, affinché questi, siano chiamati a farsi carico dei costi in luogo del sistema sanitario.
Clicca QUI per scaricare la lista documenti in PDF editabile che potrai compilare e trasmettere via mail ad info@cafazzurro.com con le informazioni necessarie per la compilazione della DSU ed il rilascio della certificazione ISEE
Clicca QUI per accedere alla sezione approfondimento con casi particolari.
La pace fiscale è un concetto che si riferisce a un periodo di tempo durante il quale le autorità fiscali offrono condizioni più favorevoli per regolarizzare situazioni di irregolarità fiscale o per risolvere controversie tra contribuenti e il fisco. In genere, durante una pace fiscale, vengono previsti sconti, riduzioni di sanzioni o piani di rateizzazione per agevolare i contribuenti nel mettersi in regola con le proprie obbligazioni fiscali.
Lavoro
L’obiettivo primario è quello di offrire assistenza alle famiglie con figli, promuovere la genitorialità e fornire aiuti economici ai nuclei familiari, soprattutto a quelli in situazioni di maggiore bisogno e con redditi più bassi.
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